Art. 1.
(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà).

      1. In favore delle imprese agricole, singole e associate e cooperative, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, anche riferibili ai cambiamenti dovuti agli obiettivi della Politica agricola comune e dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero in stato di sofferenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del corretto ed efficace funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento equilibrato della produttività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.